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Legge 27/12/2002 n. 289

b) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole da: "servizi finalizzati" a: "numero 112," sono sostituite dalle seguenti: "servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale ".

53. All'Istituto per la contabilità nazionale è concesso un contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 32 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448. A tale fine, a decorrere dall'anno 2003, l'Istituto per la contabilità nazionale viene inserito nell'elenco degli enti indicati nella tabella 1 allegata alla citata Legge n. 448 del 2001 per essere incluso nel riparto delle risorse di cui al predetto articolo 32. L'Istituto invia annualmente alle Camere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, i rendiconti dell'attività svolta. Le disponibilità finanziarie di EFIM in liquidazione coatta amministrativa, di Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa, di Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, depositate presso la tesoreria centrale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del Decreto- Legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni, e dell'articolo 156, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate al Capo X, capitolo 2368, entrate eventuali e diverse, dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2003 e corrispondente capitolo per gli anni successivi. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze

- Dipartimento del tesoro, sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, tenuto conto del fabbisogno finanziario delle suddette procedure liquidatorie, è determinato l'ammontare delle somme da versare al Capo X dello stato di previsione dell'entrata e le modalità di versamento.

55. La concessione di costruzione e gestione di appalti pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, non costituisce operazione permutativa.

56. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, alle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 12 e 16 dicembre 1990 e da successivi eventi calamitosi, per tutti i debiti contributivi ed alle aziende industriali, per i mutui agevolati di ricerca, di cui all'articolo 4 del Decreto-Legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 ottobre 1968, n. 1089, per entrambe maturati e scaduti fino alla data di entrata in vigore della presente Legge, è concessa una sospensione fino al 30 giugno 2003.

57. All'articolo unico della Legge 27 settembre 1963, n. 1316, è aggiunto il seguente comma: "Il venditore ha tuttavia facoltà di produrre al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico gli atti di cui al primo comma entro dieci giorni dalla data in cui è stata effettuata la prima iscrizione del veicolo a seguito della presentazione di idonea autocertificazione, provvisoriamente sostitutiva degli atti predetti, e della contestuale corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti; l'iscrizione è cancellata d'ufficio se gli atti non sono prodotti nel termine".

58. Gli effetti economici dei decreti legislativi di cui all'articolo 7 della Legge 29 marzo 2001, n. 86, da adottare entro il 31 maggio 2003, sono determinati utilizzando anche le risorse stanziate allo scopo dall'articolo 16, comma 4, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

59. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 2002, per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 288, n. 289 e n. 290, rispettivamente del 9, 10 e 11 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile provvede, con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate, ed è autorizzato a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo. A tale fine, in aggiunta alle risorse già a disposizione del Dipartimento medesimo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2003.

60. Per l'anno 2003 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per le esigenze di prosecuzione del programma EFA (European Fighter Aircraft).

Art. 81 (Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo)

1. Al fine di prevenire o attenuare il fenomeno dell'inflazione e in attuazione dei principi di libera concorrenza stabiliti dal diritto comunitario e delle disposizioni del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e coerentemente con le norme sul rispetto dell'obbligo a contrarre, sono o restano inapplicabili ai rapporti in atto alla data di entrata in vigore della presente Legge, o costituiti dopo tale data, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che impongono limiti alle imprese di assicurazione nella individuazione dei parametri tariffari statisticamente significativi ai fini della costruzione della tariffa stessa.

2. Il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 82 (Continuità territoriale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano anche alle città di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, e per le isole di Pantelleria e Lampedusa, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 nei limiti delle risorse già preordinate.

1. Al fine di assicurare, per l'anno 2003, il finanziamento degli interventi a titolo di mutuo agevolato di cui ai titoli I e II del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è concesso un contributo, limitatamente al triennio 20032005, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2003, a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e a 45 milioni di euro per l'anno 2005, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri per interessi derivanti dai mutui che Sviluppo Italia Spa può contrarre sul mercato, o derivanti dall'emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla medesima Sviluppo Italia.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva di cui al comma 1 del precedente articolo 61.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 61, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Art. 84 (Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici)

1. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del Decreto-Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, in quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al comma 1 si applica il trattamento stabilito all'articolo 6, comma 1, della Legge 30 aprile 1999, n. 130.

3. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 1 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. La predetta delibera ha il contenuto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del citato De- creto-Legge n. 351 del 2001. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo.

4. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 3 non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 7, 9, 17, 18, secondo e terzo periodo e 19 dell'articolo 3 del citato Decreto- Legge n. 351 del 2001.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai beni immobili degli enti pubblici strumentali di regioni, province, comuni ed altri enti locali che ne facciano richiesta all'ente territoriale di riferimento, e ai beni immobili delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. I predetti beni immobili sono trasferiti a titolo oneroso dagli enti proprietari ai rispettivi enti territoriali di riferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo. Al trasferimento si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 2 del citato Decreto-Legge 25 settembre 2001 n. 351.

7. Gli enti territoriali di riferimento ai quali sono trasferiti i beni immobili ai sensi del comma 6 procedono alla realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione in conformità alle disposizioni del presente articolo. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili è corrisposto agli enti i cui beni costituiscono oggetto delle operazioni di trasferimento.

8. Gli enti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione ai sensi del presente articolo ne danno comunicazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze.

9. All'articolo 15, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero di altri crediti dello Stato e di altri enti pubblici".

10. La destinazione del ricavo delle operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi del comma 9 è stabilita con le modalità previste ai sensi del comma 5 del citato articolo 15 della Legge n. 448 del 1998.

Art. 85 (Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna)

1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con "denominazione di origine" o "indicazione geografica" ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ed in accoglimento della raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna" seguita dall'indicazione geografica del territorio interessato, da attribuire, sentite le comunità montane

2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.

3. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 per l'uso della menzione "prodotto nella montagna" è esente dai diritti annuali di segreteria.

4. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici situate in comuni montani ad alta marginalità, le regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio della relativa autorizzazione, salva comunque l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.

5. L'articolo 15 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato.

Art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla Legge 14 maggio 1981, n. 219)

1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della Legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, è nominato, con Decreto del Ministro delle attività produttive, un commissario ad acta che provvede alla realizzazione in regime di concessione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il commissario provvede altresì alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonchè alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.

 

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